Art. 43
43 / 67In vigore dal 12 ago 1982
Il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, oltre che nelle forme previste dalle lettere b) e c) dell' della legge 30 marzo 1981, n. 119, nella forma di buoni del Tesoro poliennali, con la osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, e, in quanto applicabili, di quelle di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84;
detti buoni poliennali del Tesoro possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali di scadenza nell'anno finanziario o il 1 gennaio dell'anno immediatamente successivo.
La lettera c) dell' della legge 30 marzo 1981, n. 119, è così modificata:
"C) Titoli denominati in ECU (European currency unit), oppure in lire italiane riferite all'ECU, di durata fino a dieci anni, nonchè titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi impliciti del prodotto interno lordo al costo dei fattori. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi di emissione, i tassi di interesse e ogni altra condizione e modalità relative alla emissione e al collocamento di tali titoli".
Storico versioni
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