Art. 41

Art. 41

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In vigore dal 12 ago 1982
L'esenzione di cui all'articolo 174 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è estesa ai libretti di risparmio di previdenza istituiti con decreto 15 giugno 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni. Per i libretti di risparmio vincolati, istituiti con il medesimo decreto, l'esenzione di cui al primo comma è limitata al 50 per cento degli interessi maturati.
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