Art. 4

Art. 4

4 / 67
In vigore dal 12 ago 1982
L'ultimo alinea della lettera a) dell' del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, è sostituito dal seguente: "L'aspettativa per malattia che richiede cure idrotermali, da fruirsi fuori dei congedi ordinari, può essere concessa solo se la malattia sia stata accertata e la relativa terapia autorizzata da medici dipendenti dalla unità sanitaria locale, da questa indicati tra gli specialisti della patologia in questione, che certifichino la impossibilità del rinvio delle cure".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-08-07;526#art-4