Art. 37

Art. 37

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In vigore dal 12 ago 1982
Per l'anno 1982, i conti correnti, liberi o vincolati, aperti presso la tesoreria centrale dello Stato sono infruttiferi, ad eccezione di quelli della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza amministrati dal Tesoro. Per l'anno 1982, anche le contabilità speciali fruttifere aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato a favore delle province e dei comuni sono infruttifere.
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