Art. 32 · LEGGE 7 agosto 1982, n. 526

Art. 32

LEGGE 7 agosto 1982, n. 526

In vigore dal 12 ago 1982
Le garanzie statali previste dall' della legge 27 dicembre 1973, n. 876, sono estese a tutte le operazioni di finanziamento effettuate, nel settore dell'agricoltura, dalla Banca europea degli investimenti ai sensi dell'articolo 130 del trattato di Roma, a favore di enti pubblici, nonchè di istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario.
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