Art. 3 · LEGGE 7 agosto 1982, n. 526

Art. 3

LEGGE 7 agosto 1982, n. 526

In vigore dal 12 ago 1982
Al fine di ridurre i consumi sanitari non necessari, le unità sanitarie locali dispongono controlli sistematici sulle prescrizioni di prestazioni medico-specialistiche e di diagnostica strumentale e sulle prestazioni stesse. Le unità sanitarie locali provvedono altresì alla riorganizzazione del lavoro nei loro laboratori di analisi cliniche e di radiologia anche attraverso l'introduzione di turni lavorativi, al fine di rispondere alle esigenze diagnostiche degli assistiti, di realizzare la piena utilizzazione e la massima produttività dei servizi e di ridurre la durata della degenza media ospedaliera.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-08-07;526#art-3