Art. 28 · LEGGE 7 agosto 1982, n. 526

Art. 28

LEGGE 7 agosto 1982, n. 526

In vigore dal 12 ago 1982
Al punto 2) del quarto comma dell' della legge 28 novembre 1980, n. 784, è aggiunto il seguente periodo: "In sostituzione dei contributi sugli interessi, i comuni e loro consorzi possono richiedere l'erogazione di un contributo in conto capitale dello stesso ammontare del contributo in conto interessi determinato in valore attuale secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro".
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