Art. 27 · LEGGE 7 agosto 1982, n. 526

Art. 27

LEGGE 7 agosto 1982, n. 526

In vigore dal 12 ago 1982
La disposizione di cui all' del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 66, convertito nella legge 16 maggio 1980, n. 176, va interpretata nel senso che la stessa trova applicazione anche negli anni successivi al 1980 e comunque non oltre la data di entrata in vigore delle norme di attuazione dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1978, n. 297.
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