Art. 26

Art. 26

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In vigore dal 12 ago 1982
È prorogato fino al 31 dicembre 1982 il termine di perenzione di finanziamenti statali comunque concessi per costruzioni ospedaliere o strutture a favore di enti locali o ospedalieri ricadenti nei territori dei comuni della Campania e della Basilicata danneggiati dal terremoto del 23 novembre 1980.
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