Art. 19

Art. 19

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In vigore dal 7 set 1993
Lo stanziamento di cui alla legge 25 maggio 1978, n. 230, sulla salvaguardia del patrimonio artistico dello città di Orvieto e Todi, già aumentato con l' della legge 30 marzo 1981, n. 119, è ulteriormente aumentato per l'esercizio finanziario 1982 di lire 10 miliardi, di cui 6 miliardi in favore della città di Orvieto e 4 miliardi in favore della città di Todi. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1993, N. 317)) Per le opere di ricostruzione, consolidamento, restauro e manutenzione del duomo di Monreale, del chiosco e dei locali annessi e della cattedrale di Palermo e locali annessi, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi, da ripartirsi rispettivamente in ragione di miliardi 3 per ciascuno dei due complessi.
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