Art. 1 · LEGGE 7 agosto 1982, n. 526

Art. 1

LEGGE 7 agosto 1982, n. 526

In vigore dal 12 ago 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale e le organizzazioni sindacali degli operatori sanitari interessati, con propri decreti, da emanarsi entro il 31 dicembre 1982, definisce, per le forme morbose di più alta rilevanza sociale, i protocolli relativi ai mezzi di diagnostica strumentale ed ai mezzi terapeutici. Le unità sanitarie locali dispongono controlli sistematici sulle prescrizioni farmaceutiche, verificando particolarmente quelle relative ai farmaci per i quali il prontuario dispone l'obbligo della relazione medica.
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