Art. 26 · LEGGE 2 agosto 1982, n. 528

Art. 26

LEGGE 2 agosto 1982, n. 528

In vigore dal 28 ago 1982
Ai gestori delle ricevitorie del lotto è fornita, a titolo di deposito, una dotazione di bollettari del gioco, in relazione al presunto consumo sino alla cessazione dell'attività dei diversi tipi di bollettari, senza alcun obbligo di versamento di somme o di cauzione. Della dotazione ricevuta i gestori devono dar conto in qualunque momento e comunque alla fine di ogni periodo estrazionale. Per le procedure i controlli e le responsabilità si applicano le norme già vigenti in materia, compatibilmente con quanto previsto nel primo comma del presente articolo.
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