Art. 25 · LEGGE 2 agosto 1982, n. 528

Art. 25

LEGGE 2 agosto 1982, n. 528

In vigore dal 28 ago 1982
Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, con il quale dovrà essere soppresso, ai sensi dell' della legge 11 luglio 1980, n. 312, l'ente "Fondo trattamento di quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto", i gestori delle ricevitorie del lotto sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione prevista dall'articolo 103 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni.
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