Art. 23
LEGGE 2 agosto 1982, n. 528
In vigore dal 28 ago 1982
Con l'entrata in vigore della presente legge, la trattenuta dell'1 per cento sulle vincite al gioco del lotto, prevista dall', penultimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, è devoluta al "Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211.
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