Art. 10 · LEGGE 2 agosto 1982, n. 528

Art. 10

LEGGE 2 agosto 1982, n. 528

In vigore dal 27 feb 1983
Le vincite il cui importo non supera L. 250.000 sono pagate dal raccoglitore presso il quale è stata effettuata la scommessa previa esibizione dello scontrino. Per le vincite di importo superiore il giocatore è tenuto a presentare lo scontrino all'intendenza di finanza nella cui competenza territoriale è compreso il punto di raccolta che ha accettato la scommessa. Qualora il giocatore abbia altrove il domicilio fiscale può presentare lo scontrino all'intendenza di finanza nella cui competenza territoriale è compreso il luogo del domicilio fiscale, che lo trasmetterà all'intendenza di finanza nella cui competenza territoriale è compreso il punto di raccolta che ha accettato la scommessa. Il pagamento è effettuato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con vaglia cambiario della Banca d'Italia da inviare al domicilio del vincitore . La esibizione dello scontrino prevista nel primo comma e la sua presentazione prevista nel secondo comma si considera come richiesta del pagamento del premio. Il pagamento del premio deve essere richiesto a pena di decadenza entro e non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto.
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