Art. 9 · LEGGE 2 agosto 1982, n. 512

Art. 9

LEGGE 2 agosto 1982, n. 512

In vigore dal 8 ago 1982
Disposizioni per la regione siciliana e per le province autonome di Trento e di Bolzano In relazione alle competenze spettanti alla regione siciliana ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di antichità e opere artistiche e di tutela del patrimonio storico, artistico e popolare ai sensi dei rispettivi statuti e norme di attuazione, agli adempimenti di cui alla presente legge nella predetta materia provvedono per il rispettivo territorio la regione siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini dell'esercizio da parte degli enti medesimi del diritto di prelazione previsto dalle leggi vigenti in materia, il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica agli stessi l'accettazione della cessione prevista dagli della presente legge. Il relativo importo verrà versato direttamente allo Stato.
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