Art. 13 · LEGGE 2 agosto 1982, n. 512

Art. 13

LEGGE 2 agosto 1982, n. 512

In vigore dal 8 ago 1982
Entrata in vigore La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Selva di Val Gardena, addì 2 agosto 1982 PERTINI SPADOLINI - FORMICA - ANDREATTA - LA MALFA - SCOTTI Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-08-02;512#art-13