Art. 1 · LEGGE 22 luglio 1982, n. 467

Art. 1

LEGGE 22 luglio 1982, n. 467

In vigore dal 8 ago 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Per la realizzazione del programma di intervento dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, nel triennio 1981-83, approvato ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è conferita al fondo di dotazione dell'EFIM la somma complessiva di lire 315 miliardi, 50 dei quali destinati al settore alluminio, secondo la seguente ripartizione: anno 1981, lire 55 miliardi; anno 1982, lire 160 miliardi; anno 1983, lire 100 miliardi. Nell'ambito del conferimento al fondo di dotazione di cui al comma precedente, l'EFIM destinerà 23 miliardi di lire a copertura delle perdite maturate dalla Azienda tabacchi italiani - ATI S.p.a. - sino al 31 dicembre 1981 e 12 miliardi di lire al finanziamento dei programmi per la realizzazione di iniziative, sostitutive collegate al nuovo assetto dell'ATI S.p.a. disposto dal successivo . Tale ultima somma di lire 12 miliardi verrà conferita successivamente all'approvazione da parte del Ministero delle partecipazioni statali dei programmi predisposti dall'EFIM, sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
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