Art. 6
LEGGE 20 luglio 1982, n. 464
In vigore dal 25 lug 1982
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le maggiori entrate di cui ai precedenti articoli 2 e 3.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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