Art. 1 · LEGGE 20 luglio 1982, n. 464

Art. 1

LEGGE 20 luglio 1982, n. 464

In vigore dal 25 lug 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio rese fuori ufficio dal personale dirigente incaricato di esercitare la vigilanza o adempiere altre funzioni di controllo sullo svolgimento di concorsi pronostici, lotterie, manifestazioni a premio ed operazioni di sorte sono retribuite con i normali compensi per lavoro straordinario previsti dalla disciplina generale stabilita per il lavoro straordinario dei dipendenti civili dello Stato, nei particolari limiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 1 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e dell'UNSA. Le disposizioni di cui al precedente comma ed al decreto del Presidente della Repubblica nello stesso richiamato si applicano, con i medesimi criteri, anche al personale di amministrazioni diverse da quella finanziaria, incaricato degli stessi servizi.
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