Art. 5
LEGGE 16 luglio 1982, n. 452
In vigore dal 4 ago 1982
Il sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:
"La detenzione di armi comuni da sparo, per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è limitata al numero di due per le armi comuni da sparo e per le armi da caccia al numero di sei. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 luglio 1982
PERTINI
SPADOLINI - ROGNONI - DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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