Art. 3
LEGGE 16 luglio 1982, n. 452
In vigore dal 4 ago 1982
Il primo comma dell'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:
"È istituito presso il Ministero dell'interno il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica, delle quali è ammessa la produzione o l'importazione definitiva".
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