Art. 2 · LEGGE 16 luglio 1982, n. 452

Art. 2

LEGGE 16 luglio 1982, n. 452

In vigore dal 15 nov 1994
L'ultimo, comma dell'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente: "La commissione esprime parere obbligatorio sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente articolo 1, nonchè su tutte le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi".
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