Art. 26 · Agenti diplomatici e funzionari consolari
Convenzione

Art. 26

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Agenti diplomatici e funzionari consolari

In vigore dal 31 ago 1982
. (Agenti diplomatici e funzionari consolari) Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;566#art-c-26