Art. 21 · Studenti
Convenzione

Art. 21

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Studenti

In vigore dal 31 ago 1982
. (Studenti) Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di soggiornare in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna in detto primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;566#art-c-21