Convenzione
Art. 1
1 / 30Soggetti
In vigore dal 31 ago 1982
CONVENZIONE
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda,
desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali;
Hanno convenuto quanto segue:
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(Soggetti)
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;566#art-c-1