Protocollo
Art. 5
34 / 35In vigore dal 25 feb 1983
.
Il paragrafo 3 dell' della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:
"Le istanze di rimborso o di accreditamento d'imposta cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1970 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;564#art-p-5