Art. 5
Protocollo

Art. 5

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In vigore dal 25 feb 1983
. Il paragrafo 3 dell' della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente: "Le istanze di rimborso o di accreditamento d'imposta cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1970 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-07-10;564#art-p-5