Protocollo
Art. 4
33 / 35In vigore dal 31 ago 1982
.
Dopo l' della Convenzione è aggiunto l'articolo 27-bis del seguente tenore:
"1. Le imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte in uno dei due Stati contraenti saranno rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente nel quale si certifichi che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione del presente articolo, conformemente alle disposizioni dell' della Convenzione.
Tali autorità competenti possono altresì stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla Convenzione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;564#art-p-4