Art. 3 · Definizioni di carattere generale
Convenzione

Art. 3

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Definizioni di carattere generale

In vigore dal 31 ago 1982
. (Definizioni di carattere generale) 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano come il contesto richiede Cipro oppure l'Italia; b) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone; c) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione; d) il termine "imposta" designa l'imposta italiana o l'imposta cipriota come il contesto richiede; e) le espressioni "impresa di uno Stato contraente e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente, ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; f) l'espressione "autorità competente" designa: 1) per quanto concerne Cipro, il Commissioner of Income tax o il suo rappresentante autorizzato; 2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze. 2. Ai fini dell'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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