Convenzione
Art. 23
23 / 35Concessione di una deduzione o di un credito
In vigore dal 31 ago 1982
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(Concessione di una deduzione o di un credito)
1. Le leggi degli Stati contraenti continuerarmo a regolare l'imposizione dei redditi che sorgano in ciascuno degli Stati contraenti salvo che non vi siano esplicite contrarie disposizioni nella presente Convenzione. Quando i redditi sono soggetti ad imposta in entrambi gli Stati contraenti, la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Nel caso di un residente dell'Italia: l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente Convenzione nei confronti dei propri residenti, può, prescindendo da ogni altra disposizione della presente Convenzione, includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito; tuttavia l'Italia deve dedurre dalle imposte così determinate l'imposta cipriota sul reddito (non esente in Cipro in virtù della presente Convenzione) nel modo seguente:
a) se l'elemento di reddito è, secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata in Cipro deve essere dedotta dalla imposta di ricchezza mobile, ma l'ammontare della detrazione non può accedere la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito concorre alla formazione del reddito complessivo.
Se l'ammontare dell'imposta pagata in Cipro su tale elemento di reddito è superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo;
b) se l'elemento di reddito è soggetto soltanto all'imposta complementare o all'imposta sulle società, la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma limitatamente alla quota d'imposta pagata in Cipro eccedente il 25 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione non può, tuttavia, eccedere la quota di imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.
3. Nel caso di un residente di Cipro: fatte salve le disposizioni della legislazione di Cipro concernenti l'imputazione a credito rispetto all'imposta di Cipro dell'imposta dovuta in un Paese diverso da Cipro, l'imposta italiana dovuta secondo la legislazione dell'Italia, sia direttamente sia mediante ritenuta, sul reddito derivante da fonti situate in Italia sarà imputata a credito rispetto ad ogni imposta di Cipro dovuta su detto reddito.
4. Qualora, in virtù della legislazione di uno degli Stati contraenti, le imposte alle quali si applica la presente Convenzione non vengano prelevate in tutto o in parte per un limitato periodo di tempo, le imposte stesse si considerano interamente pagate ai fini del calcolo della deduzione d'imposta di cui al paragrafo 2 o del credito di cui al paragrafo 3.
Storico versioni
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