Art. 20 · Ricercatori, professori e insegnanti
Convenzione

Art. 20

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Ricercatori, professori e insegnanti

In vigore dal 31 ago 1982
. (Ricercatori, professori e insegnanti) I ricercatori, i professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente, per insegnare o condurre ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione e che sono, o erano immediatamente prima del soggiorno, residenti dell'altro Stato contraente sono esenti da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca.
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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;564#art-c-20