Convenzione
Art. 14
14 / 35Professioni indipendenti
In vigore dal 31 ago 1982
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(Professioni indipendenti)
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;564#art-c-14