Convenzione
Art. 13
13 / 35Guadagni di capitale
In vigore dal 31 ago 1982
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(Guadagni di capitale)
I. I guadagni provenienti dalla alienazione dei beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell', sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. I guadagni provenienti dalla alienazione di beni mobili sono imponibili nello Stato contraente del quale l'alienante è residente.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano se l'alienante, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione od una base fissa, ed i beni mobili sono attribuibili alla stabile organizzazione od alla base fissa, oppure l'alienazione dei beni mobili è posta in essere nell'altro Stato contraente. In questo caso i guadagni di capitale sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano inoltre quando i beni mobili alienati producono un reddito della natura indicata agli e questo reddito è imponibile secondo le disposizioni del paragrafo 3 dell', del paragrafo 4 dell' o del paragrafo 3 dell'; in tali casi i guadagni di capitale sono imponibili nello Stato contraente dove è imponibile il corrispondente reddito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;564#art-c-13