Art. 2 · Imponte considerate
Convenzione

Art. 2

2 / 29

Imponte considerate

In vigore dal 31 ago 1982
. (Imponte considerate) 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi; ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"); b) per quanto concerne il Portogallo: 1) il contributo fondiario (a contribuicao predial); 2) l'imposta sull'industria agricola (o imposto sobre a industria agricola); 3) il contributo industriale (a contribuicao industrial); 4) l'imposta sul reddito dei capitali (o imposto de capitais); 5) l'imposta professionale (o imposto profissional); 6) l'imposta complementare (o imposto complementar); 7) l'imposta sui plusvalori (o imposto de mais-valias); 8) l'imposta sul reddito derivante dal petrolio (o imposto sobre o rendimento do petroleo); 9) le addizionali percepite sulle imposte enumerate dal n. 1) al n. 8); 10) le altre imposte percepite per conto degli enti locali il cui ammontare è determinato in funzione delle imposte enumerate dal n. 1) al n. 8), nonché le corrispondenti addizionali; (qui di seguito indicate quali "imposta portoghese"). 4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che saranno istituite dopo la firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-07-10;562#art-c-2