Art. 6
Accordo

Art. 6

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In vigore dal 31 ago 1982
. Le Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti si forniscono scambievolmente, a richiesta, ogni certificazione comprovante che le merci esportate da uno verso l'altro Stato sono state regolarmente introdotte nel territorio di quest'ultimo Stato precisando, eventualmente, il regime doganale sotto il quale tali merci sono state poste.
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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;561#art-a-6