Art. 5
Accordo

Art. 5

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In vigore dal 31 ago 1982
. L'Amministrazione doganale di ciascuna delle due Parti contraenti esercita, di propria iniziativa o a richiesta, e per quanto possibile, una speciale sorveglianza nella zona di azione del proprio servizio: a) sui movimenti e più particolarmente sull'entrata e l'uscita dal proprio territorio di persone sospette di commettere professionalmente o abitualmente violazioni alle disposizioni doganali dell'altra Parte contraente; b) sui luoghi in cui siano stati creati depositi anormali di merci che facciano supporre che tali depositi non abbiano altro scopo che quello di alimentare un traffico in violazione alla legislazione doganale dell'altra Parte contraente; c) sui movimenti delle merci e dei mezzi valutari che l'altra Parte contraente abbia segnalato quale oggetto di un importante traffico verso il suo territorio in violazione alla propria legislazione doganale; d) sui veicoli, sui natanti e sugli aeromobili sospetti di essere utilizzati per commettere violazioni alla legislazione doganale dell'altra Parte contraente; e) sulle autovetture di sospetta provenienza furtiva.
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