Art. 20
Accordo

Art. 20

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In vigore dal 31 ago 1982
. Il presente Accordo sarà ratificato ed i relativi strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica e cesserà di avere effetto sei mesi dopo la sua denuncia da parte di una delle due Parti contraenti. FATTO a Madrid, il 1 dicembre 1980 in doppio originale nelle lingue italiana e spagnola, i cui testi sono conformi e fanno ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana MARRAS Per il Governo del Regno di Spagna ORTEGA Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO
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