Art. 14
Accordo

Art. 14

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In vigore dal 31 ago 1982
. Gli Stati contraenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di rimborso di spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo, tranne quelle che riguardano le indennità versate agli agenti di cui all', punto 2), che sono a carico dello Stato o della parte privata che ha chiesto la citazione come testimoni o esperti.
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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;561#art-a-14