Art. 8
Convenzione

Art. 8

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In vigore dal 31 ago 1982
. Le Autorità che hanno emesso gli ordini di chiamata alle armi, dopo aver ricevuto e verificato i documenti di cui ai precedenti , procederanno all'annullamento di quell'ordine che fosse stato indebitamente emesso e ne daranno notizia all'Autorità giudiziaria competente ad estinguere i procedimenti che fossero stati eventualmente iniziati nei confronti degli interessati a causa della non esecuzione dell'ordine.
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Pro

urn:nir:stato:legge:1982-07-10;560#art-c-8