Art. 21
Convenzione

Art. 21

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In vigore dal 31 ago 1982
. La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Ciascuna delle Parti contraenti potrà denunciarla e tale denuncia avrà effetto 6 mesi dopo la data della notifica all'altra Parte. In caso di denuncia della presente Convenzione, il doppio cittadino conserverà i benefici delle disposizioni che gli siano state applicate.
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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;560#art-c-21