Convenzione
Art. 19
19 / 22In vigore dal 31 ago 1982
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Le due Parti contraenti regoleranno per via diplomatica tutte le difficoltà che potessero derivare dall'interpretazione ed applicazione della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;560#art-c-19