Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con protocollo e allegati, firmati a Bruxelles il 3 novembre 1980.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con protocollo e allegati, firmati a Bruxelles il 3 novembre 1980. 24 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 CONVENZIONE fra la Repubblica italiana e il Regno del Belgio relativa al servizio militare Art. 2 ARTICOLO 2. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano ai cittadini di ciascu Art. 3 ARTICOLO 3. 1. Il doppio cittadino è tenuto a soddisfare gli obblighi del servizio militar Art. 4 ARTICOLO 4. 1. Il doppio cittadino sarà soggetto agli obblighi del servizio militare nello Art. 5 ARTICOLO 5. Il doppio cittadino che all'età di 18 anni ha la residenza abituale nel territ Art. 6 ARTICOLO 6. Il doppio cittadino ha la facoltà, prima della data prevista per la sua incorp Art. 7 ARTICOLO 7. Qualora il doppio cittadino non si sia avvalso in tempo utile dei benefici del Art. 8 ARTICOLO 8. Le Autorità che hanno emesso gli ordini di chiamata alle armi, dopo aver ricev Art. 9 ARTICOLO 9. 1. Il doppio cittadino che avrà soddisfatto, conformemente alle disposizioni d Art. 10 ARTICOLO 10. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 della presente C Art. 11 ARTICOLO 11. Durante l'adempimento degli obblighi del servizio militare in uno dei due Sta Art. 12 ARTICOLO 12. 1. Il doppio cittadino che abbia adempiuto ai propri obblighi del servizio mi Art. 13 ARTICOLO 13. 1. In caso di mobilitazione, ciascuno dei due Stati può richiamare soltanto i Art. 14 ARTICOLO 14. Il doppio cittadino che non abbia soddisfatto gli obblighi del servizio milit Art. 15 ARTICOLO 15. Il doppio cittadino che perda una delle due cittadinanze conserva i benefici Art. 16 ARTICOLO 16. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano in alcun modo la Art. 17 ARTICOLO 17. 1. I formulari di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente Convenzione potra Art. 18 ARTICOLO 18. Le Amministrazioni competenti delle due Parti contraenti si consulteranno per Art. 19 ARTICOLO 19. Le due Parti contraenti regoleranno per via diplomatica tutte le difficoltà c Art. 20 ARTICOLO 20. Il doppio cittadino che, anteriormente alla entrata in vigore della presente Art. 21 ARTICOLO 21. La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Ciascuna delle Art. 22 ARTICOLO 22. La presente Convenzione sarà ratificata. Essa entrerà in vigore il primo gior Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360