Art. 15
LEGGE 5 luglio 1982, n. 441
In vigore dal 31 lug 1982
Per i soggetti indicati nel numero 1 dell'articolo 12, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione, e per i soggetti indicati nei numeri 2 e 3 del medesimo articolo 12, per i quali la regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamento espressi dalla presente legge.
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