Art. 13
LEGGE 5 luglio 1982, n. 441
In vigore dal 31 lug 1982
Le dichiarazioni e gli atti indicati negli devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 12, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per quanto riguarda i soggetti indicati nel numero 5 dello stesso articolo, al sindaco od al presidente dell'amministrazione locale interessata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-07-05;441#art-13