Art. 13 · LEGGE 5 luglio 1982, n. 441

Art. 13

LEGGE 5 luglio 1982, n. 441

In vigore dal 31 lug 1982
Le dichiarazioni e gli atti indicati negli devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 12, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per quanto riguarda i soggetti indicati nel numero 5 dello stesso articolo, al sindaco od al presidente dell'amministrazione locale interessata.
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