Art. 11
LEGGE 5 luglio 1982, n. 441
In vigore dal 24 lug 2012
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3), 4), 5) e 5-bis)
dell', secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli.
La pubblicazione prevista nell' viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli provinciali e comunali, su apposito bollettino.
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