Art. 10 · LEGGE 5 luglio 1982, n. 441

Art. 10

LEGGE 5 luglio 1982, n. 441

In vigore dal 24 lug 2012
Per i soggetti indicati nei numeri 2) e 5-bis) dell', che non appartengono ad una delle due Camere, competente per l'applicazione di tutte le precedenti disposizioni è il Senato della Repubblica. Per i soggetti indicati nel comma precedente i termini stabiliti dal primo comma dell' e dal primo comma dell' decorrono, rispettivamente, dal momento dell'assunzione della carica e dal momento della cessazione dalla medesima.
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