Art. 6 · LEGGE 10 giugno 1982, n. 361

Art. 6

LEGGE 10 giugno 1982, n. 361

In vigore dal 18 giu 1982
La mancata osservanza dei termini di cui al secondo comma del precedente e del successivo articolo 7 nonchè la vendita all'estero dell'unità per la quale è stato concesso il contributo, intervenuta prima che sia trascorso almeno un terzo del periodo di erogazione del contributo stesso, comportano la decadenza del beneficio e l'obbligo di restituzione delle somme percepite più gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, aumentato di due punti. La perdita dei requisiti della più alta classe del Registro italiano navale da parte della nave per la quale è stata disposta la concessione del contributo comporta la cessazione della corresponsione del contributo.
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