Art. 1
LEGGE 10 giugno 1982, n. 361
In vigore dal 19 dic 1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane, ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione, un contributo inteso a ridurre gli oneri finanziari per i lavori relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione di navi mercantili effettuati nei cantieri nazionali o di Paesi della Comunità economica europea.
Il contributo è ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera da realizzarsi, comprensivo dell'eventuale revisione e delle aggiunte o varianti risultanti da atti di data certa anteriori all'ultimazione dei lavori o, in assenza di contratto, al prezzo dichiarato dal cantiere.
Esso è pari al:
a) 2,75 per cento per ogni semestre e per la durata di 12 anni del prezzo dei lavori di costruzione, trasformazione e modificazione di navi mercantili;
b) 2,25 per cento per ogni semestre e per la durata di 6 anni del prezzo dei lavori per le grandi riparazioni di navi mercantili.
Il contributo è elevato al 3,20 per cento, per ogni semestre e per la durata di dodici anni, del prezzo dell'opera da realizzare nel caso di lavori relativi alla costruzione, trasformazione e modificazione dei seguenti tipi di unità: 1) navi traghetto e navi per carico secco con più di un ponte, navi portacontenitori, navi di linea a tipologia mista, multipurpose, navi per servizio Feeder, inferiori a 10.000 tonnellate di stazza lorda, qualora stazzate in base alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969 ratificata con legge 22 ottobre 1973, n. 958; per le navi traghetto di nuova costruzione, idonee al trasporto congiunto di passeggeri e mezzi gommati, si prescinde dal limite di tonnellaggio; 2) navi da carico liquido o gas liquefatto, inferiori a 8.000 tonnellate di stazza lorda; 3) navi inferiori a 4.000 tonnellate di stazza lorda; 4) navi da passeggeri, adibite a crociera, i cui lavori siano iniziati posteriormente al 1 gennaio 1984; 5) navi ed altri mezzi nautici, per lavori in mare di interesse energetico, qualora si tratti di costruzione di navi o di mezzi nautici ad avanzata tecnologia nonchè unità da ricerche
.
La concessione del contributo non è compatibile con altre agevolazioni finanziarie aventi analoghe finalità di cui benefici il committente corrisposte per la stessa iniziativa in Italia e all'estero.
Il prezzo di cui al secondo e al terzo comma deve essere ritenuto congruo dal Ministro della marina mercantile e deve essere determinato tenuto conto anche delle eventuali forniture e attrezzature fuori contratto, connesse o pertinenti alla commessa.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE, su proposta del Ministro della marina mercantile, determina i criteri per la formulazione del giudizio di congruità del prezzo di cui al secondo e al terzo comma.
Per le nuove costruzioni il prezzo ritenuto congruo dal Ministro della marina mercantile è maggiorato forfettariamente del 15 per cento per spese di primo armamento ed oneri finanziari.
Storico versioni
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