Art. 1
In vigore dal 29 giu 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'aiuto alimentare, aperta alla firma a Washington dall'11 marzo al 30 aprile 1980.
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