Convenzione›Parte III
Art. XVIII
18 / 20Durata e proroga.
In vigore dal 29 giu 1982
ARTICOLO XVIII.
(Durata e proroga).
1. La presente convenzione resterà in vigore sino al 31 giugno 1981, incluso, a condizione che resti in vigore sino a tale data inclusa il Protocollo del 1979, recante quinta proroga della Convenzione sul commercio del grano del 1971, o una Convenzione sul commercio del grano sostitutiva di quest'ultima.
2. Qualora la Convenzione sul commercio del grano del 1971 sia nuovamente prorogata ovvero entri in vigore una nuova Convenzione sul commercio del grano sostitutiva di quest'ultima il Comitato potrà prorogare la, presente Convenzione per il periodo di proroga della Convenzione; sul commercio del grano del 1971 o per la durata della nuova Convenzione sul commercio del grano sostitutiva di quest'ultima. In caso di proroga della presente Convenzione, un membro che non desiderasse partecipare alla Convenzione stessa così prorogata potrà ritirarsi da detta Convenzione notificando il suo ritiro, per, iscritto, al depositario. Detto membro comunicherà la propria decisione al Comitato, ma non sarà dispensato da alcuno degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione non ancora adempiuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-08;354#art-c-xviii